FRIULI VENEZIA GIULIA – Legge Regionale 04 Marzo 2022, n. 3
Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.
ANALISI: Disciplina le attività di pescaturismo, ittiturismo e le attività di ricezione e ospitalità in ambito acquacolturale.
TEMA IG: l’art. 2 definisce come prodotti tipici della regione le DOP, IGP e STG il cui areale ricade, anche in parte, nella regione. L’art. 3 include tra le attività di pescaturismo momenti di degustazione e somministrazione di pasti con prodotti ittici aziendali e altri prodotti tipici regionali, tra cui DOP e IGP. L’art. 4, comma 2, stabilisce che, nelle attività di ittiturismo, almeno il 70% della materia prima usata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere acquistato da produttori agricoli della regione, o da altri soggetti che producono prodotti tipici regionali, quindi anche DOP e IGP.
Argomenti:
ACCOGLIENZA, Ricettività


