Accoglienza

MARCHE – Legge Regionale 11 Novembre 2021, n. 28

Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche.

ANALISI: Disciplina l’esercizio dell’attività enoturistica.

TEMA IG: L’art. 2, comma 1, lett. a) definisce le attività enoturistiche come attività formative e informative rivolte al pubblico e ai  consumatori, finalizzate alla promozione delle produzioni vitivinicole locali e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle Indicazioni Geografiche dell’areale di svolgimento. L’art. 4, comma 2, lett. f) prevede, fra i requisiti per lo svolgimento dell’attività, l’esposizione e la distribuzione di materiale informativo – anche in formato digitale – sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento a quelle a denominazione di origine, sia vitivinicole sia agroalimentari. L’art. 6, comma 2 stabilisce che le degustazioni dei prodotti vitivinicoli aziendali debbano essere abbinate ad alimenti freddi prodotti dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati e pronti per il consumo, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e connessi alle produzioni locali e tipiche della Regione Marche.

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