PUGLIA – Legge Regionale 7 Novembre 2022, n. 24
Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva.
ANALISI: disciplina gli itinerari relativi alle Strade del vino e dell’olio EVO.
TEMA IG: l’art. 2, comma 1, definisce le Strade del vino e le Strade dell’olio extravergine di oliva come percorsi viari inseriti nei territori su cui insistono produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine e a indicazione geografica, evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali si trovano coltivazioni e strutture produttive. L’art. 3, comma 2, prevede che le Strade possano comprendere il territorio relativo a uno o più prodotti DOP e IGP. L’art. 6, comma 4, stabilisce che al Comitato promotore delle Strade possano partecipare anche i Consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla Strada. L’art. 7, comma 1, prevede che il Comitato di Gestione del Comitato promotore sia rappresentativo di almeno il 30% della superficie agricola a cui fa riferimento la DOP o la IGP.
Argomenti:
infrastrutture


