Infrastrutture

PUGLIA – Legge Regionale 7 Novembre 2022, n. 24

Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva.

ANALISI: disciplina gli itinerari relativi alle Strade del vino e dell’olio EVO.

TEMA IG: l’art. 2, comma 1, definisce le Strade del vino e le Strade dell’o­lio extravergine di oliva come percorsi viari inseriti nei territori su cui insi­stono produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine e a in­dicazione geografica, evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali si trovano coltivazioni e strutture produttive. L’art. 3, comma 2, prevede che le Strade possano comprende­re il territorio relativo a uno o più prodotti DOP e IGP. L’art. 6, comma 4, stabilisce che al Comitato promotore delle Strade possano partecipare anche i Consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla Strada. L’art. 7, comma 1, prevede che il Comitato di Gestione del Comitato promotore sia rappresentativo di almeno il 30% della superficie agricola a cui fa rife­rimento la DOP o la IGP.

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