TOSCANA – Legge Regionale 5 Agosto 2003, n. 45
Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.
ANALISI: Promuove e disciplina la creazione delle Strade del Vino, dell’Olio Extravergine di Oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.
TEMA IG: L’art. 3, comma 2, autorizza l’integrazione delle Strade del Vino riconosciute alla data di entrata in vigore con nuove tappe o prodotti, purché sia mantenuta l’unitarietà del percorso originale e si valorizzino olio e produzioni agroalimentari di qualità. L’art. 5, comma 4, lett. c), ammette la partecipazione ai Comitati promotori anche dei Consorzi di tutela dei prodotti valorizzati. L’art. 6 dispone che entro 60 giorni dal riconoscimento il Comitato promotore si trasformi in Comitato di Gestione con funzioni esecutive.
Argomenti:
infrastrutture


