VENETO – Legge Regionale 10 Agosto 2012, n. 28
Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo.
ANALISI: Disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo.
TEMA IG: L’art. 2, comma 2, lett. c) definisce l’enoturismo come l’insieme delle attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, comprensive di visite a vigneti, cantine e spazi espositivi di attrezzature viticole; degustazione e commercializzazione dei vini aziendali (anche in abbinamento a prodotti alimentari); nonché iniziative didattiche e ricreative in cantina. L’art. 2, comma 2, lettera d), definisce l’oleoturismo come le attività di conoscenza dell’olio d’oliva svolte nel luogo di produzione, comprensive di visite a uliveti, frantoi e spazi espositivi di attrezzature per la coltivazione dell’ulivo; degustazione e commercializzazione dell’olio aziendale. L’art. 3 stabilisce che il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio delle attività agrituristiche debba includere moduli dedicati alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità. L’art. 8 prevede che almeno il 15 % (10 % nelle zone montane) dei prodotti utilizzati nella somministrazione di pasti, spuntini e bevande debba provenire direttamente dall’azienda agricola e/o da produzioni di qualità territoriale, comprese le Indicazioni Geografiche.
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