ABRUZZO – Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 28
Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo.
ANALISI: disciplina le attività enoturistiche nella regione Abruzzo
TEMA IG: l’art. 4 prevede che tra gli standard minimi di qualità che gli operatori enoturistici devono rispettare rientrino anche l’esposizione e la distribuzione di materiale informativo sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche locali, con particolare riferimento ai prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica, sia nel settore vitivinicolo sia agroalimentare. Inoltre, l’art. 5 stabilisce che, nel caso in cui le degustazioni di vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento debba riguardare prevalentemente i prodotti vitivinicoli aziendali legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Abruzzo, come i prodotti a DOP IGP.
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