ABRUZZO – Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 101
Disciplina delle strade del vino in Abruzzo.
ANALISI: disciplina la realizzazione delle “strade del vino”.
TEMA IG: l’art. 1, c. 3 stabilisce che le “Strade del Vino” hanno lo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni di qualità a denominazione di origine. L’art. 3, c. 1 prevede che al Comitato promotore che richiede il riconoscimento possano partecipare rappresentanti dei Consorzi di tutela.
L’art. 4 dispone che il riconoscimento avvenga a seguito della verifica
della corrispondenza dell’itinerario progettato con la salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione dei prodotti DOP e IGP. L’art. 8 prevede inoltre che le disposizioni della legge possano applicarsi anche alle “Strade e/o percorsi” finalizzati alla valorizzazione congiunta di altre produzioni di qualità, tipiche e/o tradizionali, con particolare riguardo all’olio d’oliva.
Argomenti:
infrastrutture


