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ABRUZZO – Legge Regionale 20 luglio 2016, n. 22
Disciplina in materia di sagra tipica dell’Abruzzo, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande – Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.
ANALISI: regola le sagre e le feste popolari con lo scopo di promuovere il territorio.
TEMA IG: l’art. 4, comma 3, stabilisce che almeno il 70% dei prodotti somministrati nelle sagre e nelle feste popolari debba provenire da prodotti PAT o da prodotti riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della Regione Abruzzo o da agricoltura biologica.
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