Accoglienza, Formazione

Calabria – Deliberazione di Giunta Regionale Regione Calabria n. 299 del 21 giugno 2024

Approvazione delle Linee Guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità e definizione delle funzioni di vigilanza e con­trollo Enoturistica ed Oleoturistica in Calabria.

ANALISI: Definisce criteri e procedure per l’esercizio dell’attività enoturisti­ca ed oleoturistica.

TEMA IG: L’art. 5 dell’Allegato A prevede, tra gli standard minimi, che gli ope­ratori che svolgono attività enoturistica debbano rispettare anche l’esposi­zione e la distribuzione di materiale informativo sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica, sia in ambito vitivinicolo o oleicolo sia agroalimentare. L’art. 7 dell’Allegato A stabilisce che, nelle atti­vità di degustazione, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli finalizzato alla de­gustazione debba avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dagli operatori, prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regio­ne Calabria, quali prodotti DOP, IGP o STG. L’art. 11 dell’Allegato A prevede che la Regione promuova la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, e che il corso di formazione debba comprendere tra i contenuti anche l’enologia, il vino italiano e la normativa, nonché la classificazione legale dei vini (IGT/IGP, DOC-DOCG/DOP). Le medesime previsioni sono contenute negli articoli 5, 7 e 12 dell’Allegato B per lo svolgimento dell’attività oleoturistica.

Argomenti:

formazione, ACCOGLIENZA