Accoglienza, Formazione

CAMPANIA – Decreto Dirigenziale n. 62 del 24/03/2025

Approvazione della modulistica per l’avvio dell’attività enoturistica ed oleoturistica, per la definizione delle caratteristiche della cartellonistica e per le modalità d’iscrizione negli elenchi regionali degli operatori enoturistici ed oleoturistici

ANALISI: attua le normative per l’esercizio dell’attività enoturistica ed oleoturistica.

TEMA IG: l’art. 2 dell’Allegato A prevede che i Consorzi di tutela possano esercitare attività enoturistiche. L’art. 4 definisce tali attività come la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali DOP e IGP, anche in abbinamento con alimenti. L’art. 5 stabilisce che le attività di formazione e informazione sulle produzioni vitivinicole del territorio, nonché sulla conoscenza del vino, debbano svolgersi direttamente nei luoghi di produzione, con particolare attenzione alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) dell’area interessata. L’art. 6 prevede che l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali avvenga mediante la degustazione di prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, esclusivamente legati alle produzioni locali e tipiche della Campania, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, con particolare attenzione ai prodotti DOP e IGP. L’art. 7 dispone che i contenuti dei corsi di formazione debbano riguardare anche la legislazione nazionale e la classificazione dei vini (IGT/IGP, DOC, DOCG/DOP), la viticoltura e l’enologia, con particolare riferimento alle produzioni campane. Le medesime disposizioni, con gli opportuni adattamenti, sono previste per le attività oleoturistiche dall’Allegato B.

Argomenti:

formazione, ACCOGLIENZA