Formazione, Ricettività

FRIULI VENEZIA GIULIA – Regolamento n. 234 del 11 Ottobre 2011

Regolamento, recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo).

ANALISI: Stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività agrituristica.

TEMA IG: L’art. 5 stabilisce che, nella somministrazione di pasti e bevande, per la preparazione delle pietanze devono essere rispettati parametri relativi alla provenienza della materia prima, tra cui almeno il 25% del valore annuo deve derivare da prodotti regionali acquistati da produttori agricoli della regione o da aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici. L’art. 20 prevede che i corsi di aggiornamento per operatori agrituristici includano anche tematiche sui prodotti tipici, identificati all’art. 2 come DOP e IGP. Nell’allegato B, relativo alla classificazione delle aziende agrituristiche, si riconoscono 2 punti alle aziende che utilizzano abitualmente almeno tre prodotti DOP, IGP, DOC, IGT o tradizionali e lo indicano nel menù, e ulteriori 2 punti a quelle che producono almeno un prodotto DOP o IGP.

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formazione, Ricettività