ITALIA – Decreto MIPAFT 12 Marzo 2019
Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
ANALISI: stabilisce le linee guida e gli indirizzi relativi ai requisiti e all’esercizio dell’attività enoturistica.
TEMA IG: l’art. 1, c. 3, considera attività enoturistiche tutte le attività formative e informative relative alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche dell’areale in cui si svolge l’attività. L’art. 2, c. 2, stabilisce che l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali, finalizzato alla degustazione, debba avvenire con prodotti agroalimentari freddi, preparati dall’azienda stessa e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui si svolge l’attività enoturistica, tra cui DOP, IGP, STG.
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