ITALIA – Legge 27 Dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il biennio 2018-2020.
ANALISI: Definisce le attività di enoturismo.
TEMA IG: L’art. 1, comma 502, definisce l’enoturismo come l’insieme delle attività di conoscenza del vino svolte nei luoghi di produzione, incluse le visite ai vigneti, agli impianti di trasformazione, agli strumenti per la coltivazione della vite, nonché la degustazione e la commercializzazione dei vini aziendali,
comprese le produzioni a Indicazione Geografica. Il comma 503 stabilisce che all’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali previste all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il comma 504 prevede l’adozione di un decreto del MASAF (successivamente emanato come DM 12 marzo 2019) per la definizione di linee guida e requisiti. Il comma 505 stabilisce che l’attività enoturistica può essere esercitata previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente.
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