Ricettività

LAZIO – Legge Regionale n. 14 del 2 Novembre 2006

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole.

ANALISI: disciplina le attività multifunzionali delle aziende agricole, compresi agriturismo e turismo rurale.

TEMA IG: L’art. 2, comma 3, include tra le attività agrituristiche la somministrazione di pasti e bevande realizzati in prevalenza con prodotti aziendali e di aziende agricole del territorio regionale, privilegiando prodotti tipici e tradizionali, nonché quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG. Il comma 7 dello stesso articolo consente di integrare i prodotti aziendali con DOP e IGP del Lazio per garantire l’identità regionale dell’offerta enogastronomica.

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