Infrastrutture
LAZIO – Legge Regionale n. 21 del 3 Agosto 2001
Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici.
ANALISI: regola la costituzione e gestione delle “Strade del Vino”, “Strade dell’Olio” e delle “Strade dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici e tradizionali”.
TEMA IG: L’art. 4, comma 2, stabilisce che la “Strada” è organizzata secondo un disciplinare sottoscritto da un comitato promotore, al quale possono aderire i Consorzi di tutela dei vini e degli oli EVO DOP e IGP. L’art. 5, comma 2, dispone che il riconoscimento dell’itinerario da parte della Giunta regionale sia subordinato alla coerenza del progetto con la valorizzazione dei comprensori produttivi DOP e IGP.
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