Liguria – Deliberazione Giunta Regionale n. 604 del 19/12/2025
Disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 “Disciplina dell’attività agrituristica del pescaturismo e ittiturismo”.
ANALISI: detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche, enoturistiche e oleoturistiche.
TEMA IG: l’art. 2, comma 2, lett. b) dell’Allegato 1 prevede che rientrino nell’esercizio dell’agriturismo la somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici, quindi anche DOP e IGP. La lettera f) del medesimo comma stabilisce che rientra tra le attività agrituristiche anche lo svolgimento, congiuntamente a una delle attività menzionate dalla disposizione, dell’enoturismo e/o dell’oleoturismo. L’Allegato 5 riprende i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche di cui al Decreto MIPAAF 13 febbraio 2013, attribuendo un punteggio di 2 punti alle aziende agrituristiche che offrono servizi di ristorazione e degustazione che somministrano o utilizzano abitualmente almeno due prodotti riconosciuti DOP, IGP, DOC, IGT o classificati come tradizionali, evidenziando tale caratteristica nel menù. Riprendendo i medesimi criteri del Decreto MIPAAF, viene assegnato 1 punto all’azienda che produce almeno una specialità riconosciuta DOP, IGP, DOC, IGT o classificata “tradizionale”. L’Allegato 8 disciplina l’enoturismo e l’oleoturismo, riprendendo le definizioni, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 502, della Legge 205/2017 e dell’articolo 1, comma 513, della Legge 160/2019.
Argomenti:
ACCOGLIENZA, Ricettività


