LOMBARDIA – Legge Regionale 5 Dicembre 2008, n. 31
Testo unico delle leggi regionali su agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
ANALISI: Riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
TEMA IG: L’art. 12.1 prevede che la Regione promuova la realizzazione di percorsi enogastronomici denominati “Strade dei vini e dei sapori”, ovvero itinerari inseriti in un contesto paesaggistico e culturale, lungo i quali si trovano prodotti vitivinicoli e agroalimentari DOP o IGP, prodotti da agricoltura biologica e prodotti tradizionali. L’art. 12-bis riconosce le enoteche regionali come strumenti per promuovere la conoscenza e valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, con particolare riferimento ai vini DOP e IGP. L’art. 156, comma 2, lett. b) stabilisce che l’operatore agrituristico,
nella somministrazione di pasti e bevande, debba impiegare anche prodotti lombardi a marchio DOP (DOC e DOCG) IGP (IGT). L’art. 160 promuove l’enoturismo come espressione della multifunzionalità aziendale, secondo la definizione dell’art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’art. 160-bis promuove l’oleoturismo, secondo la definizione dell’art. 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Argomenti:
Ricettività, infrastrutture


