Ricettività
MARCHE – Legge Regionale 14 Novembre 2011, n. 21
Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura.
ANALISI: Disciplina l’attività agrituristica.
TEMA IG: L’art. 6, comma 1, lett. c) prevede che fino al 20% della materia prima utilizzata negli agriturismi possa provenire da artigiani alimentari locali o aziende di trasformazione locali, con preferenza per prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT. L’art. 13 stabilisce che gli operatori turistici agrituristici debbano mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti certificati offerti dall’azienda.
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