MARCHE – Legge Regionale 5 Luglio 2023, n. 10
Esercizio dell’attività oleoturistica nelle Marche.
ANALISI: Disciplina l’esercizio dell’attività oleoturistica.
TEMA IG: L’art. 2, comma 1, lett. a) definisce le attività oleoturistiche come attività formative e informative rivolte al pubblico e ai consumatori, incentrate sulle produzioni olivicole del territorio e sulla conoscenza dell’olio, con particolare attenzione alle Indicazioni Geografiche dell’area di svolgimento.
L’art. 4, comma 2, lett. f) prevede, tra i requisiti per lo svolgimento dell’attività, l’esposizione e la distribuzione di materiale informativo – anche in formato digitale – sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento a quelle a denominazione di origine, sia olivicole sia agroalimentari. L’art. 6, comma 2 dispone che le degustazioni dei prodotti olivicoli aziendali debbano avvenire in abbinamento con alimenti preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, e legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Marche.
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