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MARCHE – Regolamento Regionale 04 Novembre 2013, n. 6

Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21.

ANALISI: Definisce le disposizioni operative per l’esercizio dell’attività agrituristica.

TEMA IG: L’art. 5, comma 1, lett. b) stabilisce che almeno il 30% del valore della materia prima utilizzata nella somministrazione provenga da aziende agricole ubicate in ambito regionale o in comuni contigui di regioni limitrofe; in quest’ultimo caso, è ammesso l’uso di prodotti DOP, IGP o STG ottenuti in areali di produzione che comprendono, anche parzialmente, il territorio marchigiano. L’art. 5, comma 1, lett. c) prevede che fino al 20% della materia prima possa essere procurato da artigiani alimentari locali o aziende di trasformazione regionali, con preferenza per produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT. L’art. 15, comma 8, lett. b) stabilisce che i controlli sulle attività agrituristiche con somministrazione includano anche la verifica dell’esposizione del foglio illustrativo dei prodotti certificati.

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