Accoglienza, Infrastrutture

PIEMONTE – Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n. 1

Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

ANALISI: Riunisce le disposizioni regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

TEMA IG: L’art. 25 prevede che rientrano tra le attività agrituristiche l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino). L’art. 42, comma 1, prevede che la Regione incentivi, indirizzi e coordini le attività delle Enoteche regionali, delle Botteghe del Vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari piemontesi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, in particolare dei vini a denominazione di origine presenti sul territorio. L’art. 42, comma 2, stabilisce che le Enoteche regionali debbano essere costituite con atto pubblico e vede tra i soci obbligatori almeno due delle categorie previste, tra cui i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine.

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ACCOGLIENZA, infrastrutture