Infrastrutture

PUGLIA – Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2024, n. 1193 L.R. 7 novembre 2022, n. 24

Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva – art. 14 “Re­golamento di attuazione”.

ANALISI: dispone il regolamento attuativo della disciplina delle Strade del Vino e dell’Olio EVO.

TEMA IG: l’art. 2, comma 3, prevede che una Strada possa articolarsi in più percorsi e ricadere in più zone aventi denominazioni di origine e/o indicazio­ni geografiche, e che nella stessa zona possano coesistere più Strade rap­presentative di prodotti a diversa denominazione di origine e/o indicazione geografica. L’art. 4, comma 6, stabilisce che possono aderire al Comitato pro­motore i Consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti promossi dalla Stra­da. Il comma 7 dello stesso articolo dispone che, ai fini della costituzione del Comitato promotore, le aziende agricole debbano rappresentare almeno il 30%, calcolato come media degli ultimi due anni, della superficie agricola to­tale destinata alla produzione di vino o olio DOP/IGP valorizzato dalla Strada. L’art. 5, comma 2, prevede che nella domanda di riconoscimento della Strada debbano essere indicati i vini e/o gli oli DOP/IGP che si intendono valorizzare. L’art. 7, comma 3, stabilisce che il Comitato di gestione debba rappresentare almeno il 30%, sempre come media degli ultimi due anni, della superficie agricola totale destinata alla produzione di vino o olio DOP/IGP valorizzato dalla Strada. L’art. 10, comma 2, prevede che le aziende vitivinicole e le canti­ne aderenti alla Strada del Vino siano ubicate all’interno dell’itinerario della Strada, nell’ambito della zona di produzione definita nel disciplinare della DOP/IGP valorizzata, e che producano, lavorino e trasformino prevalente­mente uva e/o vino destinati alla DOP/IGP. Lo stesso comma stabilisce che debbano divulgare materiale informativo sulle produzioni di olio e/o vino DOP/IGP valorizzate. Le medesime disposizioni, con gli opportuni adegua­menti, sono contenute per le Strade dell’Olio al comma 3. Il comma 4 pre­vede che le enoteche ed elaioteche siano ubicate nella zona di produzione definita nel disciplinare della DOP/IGP valorizzata, dispongano di una lista di vini/oli comprensiva di una significativa rappresentanza di DOP/IGP, espon­gano i prodotti in spazi dedicati e idonei e divulghino materiale informativo sulle DOP/IGP valorizzate. Disposizioni analoghe sono contenute nell’art. 7 per esercizi che somministrano pasti, alimenti e bevande, aziende agrituri­stiche e masserie didattiche, imprese turistico-ricettive, imprese artigiane, musei della vite e del vino o dell’ulivo e dell’olio, camere di commercio, enti locali, operatori economici, organizzazioni professionali agricole e consorzi di tutela. L’art. 11, comma 4, stabilisce che gli spazi di degustazione dei pro­dotti debbano prevedere aree dedicate alla degustazione dei prodotti DOP/ IGP della Strada. L’art. 12, comma 3, prevede che il Centro di informazione e accoglienza distribuisca materiale informativo sulle produzioni DOP/IGP. Infine, l’art. 15 stabilisce che gli interventi per la realizzazione della sagra annuale della Strada debbano essere finalizzati alla promozione e valorizza­zione dei prodotti DOP/IGP valorizzati dalla Strada.

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