Accoglienza

PUGLIA – Legge Regionale 10 giugno 2025, n. 9

Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse.

ANALISI: disciplina le attività oleoturistiche.

TEMA IG: l’art. 1, comma 4, lett. a), considera attività oleoturistiche le ini­ziative formative e informative, nonché le attività a carattere culturale e ricreativo, rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP nell’area in cui si svolgono le attività. L’art. 2, comma 1, lett. d), prevede che possano esercitare attività di oleoturismo i consorzi di tutela degli oli extraver­gini di oliva DOP e IGP. L’art. 5, comma 1, lett. g), stabilisce che l’azienda agricola che svolge attività di oleoturismo debba esporre e distribuire materiale informativo sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, sia in ambito oleicolo sia agroalimentare. Infine, l’art. 6, comma 1, lett. a) e b), prevede che l’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali, finalizzato alla degusta­zione, debba avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall’azienda stessa, prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regio­ne, comprese quelle DOP e IGP.

Argomenti:

ACCOGLIENZA