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PUGLIA – Legge Regionale 6 Agosto 2021, n. 29

Disciplina dell’enoturismo, come modificata dalla Legge Regionale 4 Marzo 2022, n. 3, Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell’enoturismo).

ANALISI: Disciplina l’esercizio dell’attività enoturistica.

TEMA IG: L’art. 1, comma 4, definisce le attività enoturistiche come tutte le iniziative formative e informative rivolte alla conoscenza delle produzioni vitivinicole e del vino, con particolare attenzione ai vini DOP e IGP dell’areale di svolgimento. Tali attività comprendono visite guidate a vigneti, cantine e spazi espositivi di attrezzature viticole. L’art. 2, comma 1, lett. c) stabilisce che possono svolgere attività di enoturismo anche i Consorzi di tutela dei vini a denominazione o indicazione geografica. L’art. 4, comma 1, lett. g) impone agli operatori di esporre e distribuire materiale informativo sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche locali, con particolare riferimento a DOP e IGP, sia vitivinicole sia agroalimentari.
L’art. 5, comma 1, in conformità al DM 12 marzo 2019, n. 2779, prevede che la degustazione dei vini aziendali avvenga in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, preparati dall’azienda e prevalentemente legati alle produzioni DOP e IGP regionali.

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