TOSCANA – Legge Regionale 23 Giugno 2003, n. 30
Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana (testo aggiornato con modifiche introdotte da L.R. 23 febbraio 2016, L.R. 11 dicembre 2019 n. 76. e L.R. 6 agosto 2020 n.80.
ANALISI: Disciplina le attività agrituristiche, le fattorie didattiche, l’enoturismo e l’oleoturismo.
TEMA IG: L’art. 1 promuove i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le relative tradizioni enogastronomiche. L’art. 16 consente alle aziende agrituristiche con propri prodotti tradizionali o certificati di organizzare in azienda eventi promozionali. L’art. 22-septies, comma 1, lett. d), riconosce ai Consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica o a indicazione geografica la facoltà di esercitare attività di enoturismo, e al comma 2, lett. d) quella di oleoturismo per i Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e indicazione geografica protetta dell’olio extravergine di oliva. L’art. 22-novies, comma 1, lett. g), impone agli operatori enoturistici e oleoturistici di esporre e distribuire materiale informativo sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche locali, con particolare riferimento a quelle a denominazione di origine e a indicazione geografica vitivinicole,
olivicole e agroalimentari. L’art. 22-decies, comma 1, lett. a), stabilisce che le degustazioni di vino in abbinamento a prodotti agroalimentari – freddi e preparati dall’azienda – non rientrano nell’ambito agrituristico e debbano comunque privilegiare prodotti locali toscani, tra cui DOP e IGP. L’art. 1-bis prevede che, ove le degustazioni di olio extravergine di oliva non si svolgano in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali avvenga con prodotti agroalimentari preparati dall’azienda e prevalentemente legati alle produzioni locali toscane, incluse DOP e IGP.
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