Accoglienza, Formazione

UMBRIA – Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 02.09.2020, n.772

Disciplinare per lo svolgimento dell’attività enoturistica nella Regione Umbria.

ANALISI: Definisce criteri e procedure per l’esercizio dell’attività enoturistica.

TEMA IG: L’art. 5 richiede il rispetto di requisiti minimi, tra cui esposizione e distribuzione di materiale informativo sulla zona di produzione e sulle produzioni tipiche locali, con particolare riguardo alle denominazioni di origine, in ambito vitivinicolo e agroalimentare. L’art. 6, comma 1, stabilisce che le attività formative e informative sulle produzioni vitivinicole e la conoscenza del vino si svolgano nei luoghi di produzione, con attenzione alle Indicazioni Geografiche locali. L’art. 6, comma 2, dispone che le degustazioni aziendali avvengano in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda, principalmente legati alle produzioni locali umbre, comprese DOP, IGP e STG. L’art. 10, comma 1, stabilisce che i corsi di formazione includano moduli su viticoltura ed enologia, con focus
sui vini DOP, DOC, DOCG e IGT regionali. L’art. 10, comma 2, prevede moduli su normativa nazionale e classificazione legale dei vini (IGT/IGP, DOC-DOCG/DOP). L’art. 12 impone all’impresa di dotarsi di materiale informativo sulle produzioni vitivinicole e agroalimentari certificate.

Argomenti:

formazione, ACCOGLIENZA