VALLE D’AOSTA – Legge Regionale 28 Aprile 2003, n. 18
Disciplina della Route des vins de la Vallée d’Aoste.
ANALISI: Disciplina la realizzazione di un percorso enoturistico.
TEMA IG: L’art. 2, comma 1, definisce la “Route des Vins” come un itinerario che si sviluppa all’interno di un comprensorio viticolo prestabilito, articolato nelle aree vitate riconosciute per l’eccellenza delle produzioni di qualità. Il comma 2, lett. d) prevede che la “Route des Vins” promuova un turismo enogastronomico di qualità, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali. L’art. 4, comma 1, stabilisce che il riconoscimento della “Route des Vins” è conferito, in attuazione dell’art. 3, su richiesta di un Comitato promotore composto da tutte le aziende vitivinicole — singole o associate — produttrici di vini a denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste” con sede nella regione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che il progetto di costituzione, realizzazione e gestione della “Route des Vins” possa essere sottoscritto anche dai rappresentanti legali di associazioni di produttori privati di vini DOC “Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste”, purché contengano almeno venti associati.
Argomenti:
infrastrutture


