Infrastrutture

VENETO – Regolamento Regionale 10 Maggio 2001, n. 2

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.

ANALISI: disciplina la creazione, il riconoscimento e la gestione delle Strade del Vino e delle Strade dei prodotti tipici.

TEMA IG: L’articolo 1, comma 4, stabilisce che le “Strade del Vino” riguardano esclusivamente i territori di produzione dei vini DOC e DOCG, mentre le “Strade dei prodotti tipici” si riferiscono ai territori di produzione dei prodotti agricoli e agroalimentari DOP e IGP diversi dal vino. L’articolo 2 definisce gli standard minimi di qualità cui devono conformarsi i soggetti aderenti: in particolare, al comma 2, punto 1, lett. c), è previsto che le aziende vitivinicole e le cantine dispongano di materiale informativo sui vini DOC, DOCG, IGT e sui prodotti agroalimentari DOP e IGP, e, con la lett. k), che offrano in vendita i vini DOCG, DOC e IGT della propria Strada. Sempre al comma 2, punto 2, lett. a), si richiede che le aziende agricole producano prevalentemente prodotti DOP e IGP, mentre la lett. f) impone loro di fornire informazioni sull’azienda, sulle produzioni tipiche, sulla Strada e sui relativi vini e prodotti DOP/IGP. Il comma 2, punto 3, lett. b) stabilisce che le strutture agrituristiche espongano un congruo numero di vini DOC e DOCG della Strada, anche se non vitivinicole, e, con la lett. c), che le stesse, quando autorizzate alla somministrazione, offrano una carta dei vini contenente almeno le tipologie DOC e DOCG proprie o di aziende aderenti; la lett. d) ne contempla facoltà e dovere di fornire materiale informativo sui vini e prodotti certificati. Il comma 2, punto 4, lett. d) e lett. e) prevedono che gli esercizi di somministrazione espongano in ingresso o area di accoglienza una selezione significativa di vini DOC e mettano a disposizione menù di degustazione con piatti tipici, mentre la lett. f) richiede anche in questo caso materiale informativo sulla Strada e sulle sue produzioni; analoghe disposizioni, infine, sono dettate al punto 5, lett. f) per le enoteche e al punto 6, lett. b) per le imprese turistico-ricettive.
L’articolo 3, comma 1, impone che, per le Strade dei prodotti DOP e IGP, gli aderenti siano ubicati nell’area disciplinare delle relative denominazioni, e, al comma 2, estende gli stessi standard qualitativi previsti per le Strade del Vino a quelle dei prodotti diversi. Secondo l’articolo 4, il disciplinare di ciascuna Strada deve individuare i vini DOCG, DOC, IGT e i prodotti DOP e IGP che caratterizzano l’offerta, mentre l’articolo 5, comma 3, prescrive che, ai fini della costituzione del Comitato promotore, sia necessaria l’adesione di almeno il 30 % dei produttori locali: trascorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda o all’approvazione del disciplinare, il Comitato promotore assume la denominazione di Comitato di gestione.

Argomenti:

infrastrutture